Art. 13 (Accordo) — Applicabilità dell'Accordo
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresi' agli investimenti gia' esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 1 luglio 2003
