delle controversie in materia di investimenti fra investitori e Parte Contraente 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora una controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione puo', a sua scelta, sottoporre la controversia: (a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale; (b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformita' con le Norme in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgera' in conformita' con i Criteri sull'Arbitrato - della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31198 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato, previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati". 3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione dei Tribunale Arbitrale.o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza. 4. Una persona giuridica che e' un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte Contraente, sara' trattata come un investitore dell'altra Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di Washington dei 18 marzo 1965. 5. La Parte Contraente che e' parte alla controversia non sollevera' quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che e' l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformita' ad un contratto di assicurazioni, un'indennita' per alcuni o tutti i danni o le perdite subite.
Testo vigente dal 13 marzo 2004
