1. I trasferimenti di cui agii Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art8 · fonte su Normattiva