[1]Regolamentazione efficace e trasparente

[2]1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per comunicare preventivamente a tutti gli interessati le disposizioni di applicazione generale che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari intendono adottare, onde dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni. La comunicazione e' effettuata mediante:

  • a)pubblicazione ufficiale oppure
  • b)altra forma scritta o elettronica. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono noti agli interessati i requisiti necessari per presentare le domande di prestazione di servizi finanziari. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi, qualora abbiano bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne danno senza indugio comunicazione all'interessato. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare l'attuazione e l'applicazione sul loro territorio delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza del settore dei servizi finanziari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art105 · fonte su Normattiva