[1]Nuovi servizi finanziari(1)

[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui essi autorizzano la prestazione da parte di loro prestatori di servizi finanziari a norma della legislazione nazionale in circostanze analoghe. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettare tale prestazione ad autorizzazione. Ove sia prescritta l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali. ---------- (1) Il presente articolo si applica esclusivamente alle attivita' di servizi finanziari contemplate dall'articolo 103 e liberalizzate a norma del presente titolo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art106 · fonte su Normattiva