[1]Nuovi servizi finanziari(1)
[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui essi autorizzano la prestazione da parte di loro prestatori di servizi finanziari a norma della legislazione nazionale in circostanze analoghe. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettare tale prestazione ad autorizzazione. Ove sia prescritta l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali. ---------- (1) Il presente articolo si applica esclusivamente alle attivita' di servizi finanziari contemplate dall'articolo 103 e liberalizzate a norma del presente titolo.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
