[1]Misure prudenziali
[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:
- a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
