[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per completare la liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, sostenere gli sforzi degli Stati del CARIFORUM firmatari volti al rafforzamento della loro capacita' di prestazione di servizi, agevolare l'attuazione degli impegni previsti dal presente titolo e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche predisponendo un sostegno per l'assistenza tecnica, la formazione e il rafforzamento delle capacita', per quanto riguarda:

  • a)il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte CE a livello comunitario, nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme;
  • b)il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari, per quanto concerne in particolare la commercializzazione dei servizi turistici e culturali, le esigenze delle piccole e medie imprese, il franchising e la negoziazione di accordi di mutuo riconoscimento;
  • c)la facilitazione del dialogo e dell'interazione tra i prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari;
  • d)la soddisfazione dei bisogni di qualita' e norme in quei settori nei quali gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno assunto impegni a norma del presente accordo, tenendo conto dei mercati nazionali e regionali e degli scambi commerciali tra le parti, anche al fine di garantire la partecipazione all'elaborazione e all'adozione di norme sul turismo sostenibile;
  • e)l'elaborazione e l'attuazione di regimi normativi applicabili a livello regionale del CARIFORUM a settori di servizi specifici, e negli Stati del CARIFORUM firmatari a quei settori nei quali essi abbiano assunto impegni a norma del presente accordo;
  • f)l'istituzione di meccanismi per la promozione degli investimenti e delle joint venture tra prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, nonche' il rafforzamento delle capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti negli Stati del CARIFORUM firmatari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art121 · fonte su Normattiva