[1]Pagamenti correnti

[2]Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 124, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati del CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art122 · fonte su Normattiva