[1]Pagamenti correnti
[2]Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 124, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati del CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
