[1]Attuazione

[2]1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo disporranno di leggi applicabili alle restrizioni della concorrenza di loro competenza e degli organismi di cui all'articolo 125, paragrafo 1. 2. Dall'entrata in vigore delle leggi di cui al paragrafo 1 e dall'istituzione degli organismi di cui al medesimo paragrafo, le parti applicano il disposto dell'articolo 128. Esse convengono altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato al rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art127 · fonte su Normattiva