[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente capo si intende per:
- 1)"appalto pubblico": salvo quanto diversamente disposto, ogni tipo di appalto per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, lavori compresi, da parte dei soggetti appaltanti di cui all'allegato VI a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale ne' di uso nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. Il termine comprende qualsiasi contratto di acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto;
- 2)"soggetti appaltanti": i soggetti degli Stati del CARIFORUM firmatari e della parte CE elencati nell'allegato VI che effettuano appalti secondo le norme del presente capo;
- 3)"fornitori": qualsiasi persona fisica o giuridica, organismo pubblico o gruppo di tali persone o organismi di uno Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE in grado di fornire beni, servizi, o eseguire lavori. La definizione si applica indistintamente ai fornitori di beni, ai prestatori di servizi o agli imprenditori;
- 4)"fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce come in possesso dei requisiti per partecipare;
- 5)"fornitore ammesso": fornitore cui e' consentito partecipare alle gare per appalti pubblici di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo la normativa nazionale e fatte salve le disposizioni del presente capo;
- 6)"elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta;
- 7)"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- 8)"persona giuridica di una parte": una persona giuridica debitamente costituita o comunque organizzata a norma delle leggi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari. Qualora detta persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE essa viene considerata una persona giuridica di una parte solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale in tale territorio;
- 9)"persona fisica": un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo i rispettivi ordinamenti;
- 10)"servizi": anche i servizi edilizi, salvo quanto altrimenti disposto;
- 11)"per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, anche in formato elettronico, che possono essere lette, riprodotte e archiviate;
- 12)"avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
- 13)"procedura di gara aperta": le procedure in base alle quali ogni fornitore interessato puo' presentare un'offerta;
- 14)"procedura di gara mediante preselezione": le procedure che, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente capo, consentono solo ai fornitori qualificati, invitati dal soggetto appaltante, di presentare un'offerta;
- 15)"procedura di gara a trattativa privata": le procedure in base alle quali i soggetti appaltanti possono consultare i fornitori da loro scelti e negoziare con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto;
- 16)"specifiche tecniche": le specifiche definiscono le caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto dell'appalto, come la qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' imposti dai soggetti appaltanti di cui al presente capo;
- 17)"compensazioni": in materia di appalti pubblici, le condizioni o gli impegni che favoriscono lo sviluppo locale o migliorano i conti della bilancia dei pagamenti, come l'uso di contenuto di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
