[1]Ambito di applicazione
[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano solo ai soggetti appaltanti di cui all'allegato VI e agli appalti che superano le soglie indicate nel medesimo allegato. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che gli appalti dei loro soggetti appaltanti disciplinati dal presente capo si svolgano in modo trasparente nel rispetto di quanto disposto dal presente capo e dai relativi allegati, assicurando parita' di trattamento a tutti i fornitori ammessi degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nel rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva.
[3]A. - Sostegno alla creazione di mercati regionali degli appalti
[4]1. Le parti riconoscono l'importanza economica di istituire mercati regionali degli appalti che siano competitivi. 2. a) Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario, compresi i suoi soggetti appaltanti, si adopera affinche' a un fornitore stabilito in qualsiasi Stato del CARIFORUM non sia riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato a un fornitore stabilito in loco.
- b)Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, compresi i loro soggetti appaltanti:
- i)si impegnano a non operare, nei confronti di un fornitore stabilito in una delle parti, discriminazioni basate sul fatto che i beni o i servizi offerti da tale fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi di una delle parti;
- ii)non riservano a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito in loco basandosi sul grado di partecipazione o controllo proprietario esercitato sul medesimo da operatori o cittadini di qualsivoglia Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione A, per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali. 4. Le parti non sono tenute ad accordare il trattamento previsto dal paragrafo 3 della presente sezione A salvo decisione in tal senso del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. La decisione puo' precisare a quali appalti di ciascuna delle parti si applichi il trattamento previsto dalla sezione A, paragrafo 3, e a quali condizioni.
[5]B. - Regole di determinazione del valore
[6]I soggetti appaltanti non possono scegliere un metodo di determinazione del valore o suddividere un appalto con l'intento di eludere l'applicazione del presente capo. La determinazione del valore tiene conto di ogni forma di remunerazione, compresi premi, onorari, commissioni e interessi.
[7]C. - Eccezioni
[8]1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che uno Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE imponga o applichi misure riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario. 2. Il presente capo non si applica:
- a)all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti;
- b)agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario fornisce, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie, incentivi fiscali;
- c)alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di stato, certificati di credito e altri titoli;
- d)all'acquisizione, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di materiale per programmi destinato alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e ai contratti concernenti i tempi di trasmissione;
- e)ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
- f)ai contratti di pubblico impiego;
- g)ai servizi di ricerca e sviluppo;
- h)alla fornitura di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, compresi gli aiuti alimentari;
- i)alle forniture all'interno delle amministrazioni pubbliche;
- j)agli appalti effettuati:
- i)con lo scopo diretto di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;
- ii)in base a una procedura o una condizione particolare di un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o relativo all'attuazione comune di un progetto ad opera di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e di un soggetto terzo;
- iii)a sostegno di forze militari di stanza al di fuori del territorio della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato;
- iv)in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale oppure finanziati mediante sovvenzioni internazionali, prestiti o altre forme di assistenza qualora la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
