[1]Metodi di gara

[2]1. Fatto salvo il metodo di gara impiegato per ogni specifico appalto, i soggetti appaltanti garantiscono che tali metodi siano indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari stabiliscano chiaramente le condizioni che consentono ai soggetti appaltanti di ricorrere alle procedure di gara a trattativa privata. I soggetti appaltanti non ricorrono a questi metodi con l'obiettivo di limitare, in modo non trasparente, la partecipazione alle procedure di appalto. 3. Qualora l'appalto venga effettuato con mezzi elettronici, il soggetto appaltante:

  • a)garantisce che l'appalto venga effettuato utilizzando prodotti delle tecnologie dell'informazione e software comunemente disponibili e interoperabili, compresi quelli di autenticazione e crittografia;
  • b)dispongano di meccanismi che garantiscano l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte e impediscano un indebito accesso alle medesime.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art169 · fonte su Normattiva