[1]Informazioni scientifiche
[2]Le parti riconoscono che nel corso dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti e' importante tener conto delle informazioni scientifiche e tecniche, del principio di precauzione e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
