[1]Informazioni scientifiche

[2]Le parti riconoscono che nel corso dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti e' importante tener conto delle informazioni scientifiche e tecniche, del principio di precauzione e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art186 · fonte su Normattiva