[1]Trasparenza

[2]Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a elaborare, introdurre e attuare le misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti in modo trasparente, con debito preavviso, con pubbliche e reciproche consultazioni, provvedendo a consultare e a informare tempestivamente e nelle forme appropriate i protagonisti non pubblici, compreso il settore privato. Le parti convengono che l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al titolo I, capi 6 e 7, e' considerata anche osservanza di quanto disposto dal presente.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art187 · fonte su Normattiva