[1]Mantenimento dei livelli di tutela
[2]Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192, le parti convengono di non favorire gli scambi o gli investimenti diretti esteri tendenti a conservare o accrescere un vantaggio competitivo mediante:
- a)un abbassamento del livello di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia sociale e del lavoro;
- b)una deroga a tale legislazione e a tali norme o la loro non applicazione.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
