[1]Mantenimento dei livelli di tutela

[2]Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192, le parti convengono di non favorire gli scambi o gli investimenti diretti esteri tendenti a conservare o accrescere un vantaggio competitivo mediante:

  • a)un abbassamento del livello di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia sociale e del lavoro;
  • b)una deroga a tale legislazione e a tali norme o la loro non applicazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art193 · fonte su Normattiva