[1]Livelli di protezione e diritto di legiferare

[2]Riconoscendo il diritto delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di legiferare per definire una propria normativa sociale e proprie norme del lavoro compatibili con le proprie priorita' di sviluppo sociale e di adottare o modificare in tal senso le leggi e le politiche pertinenti, ciascuna delle parti e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le proprie disposizioni regolamentari e le proprie politiche in materia sociale e del lavoro prevedano e favoriscano norme sociali e del lavoro di livello elevato, coerenti con i diritti riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 191 e per migliorare costantemente queste leggi e politiche.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art192 · fonte su Normattiva