A sostegno degli sforzi delle parti per pervenire a una soluzione accettabile delle questioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che sia stato oggetto di una constatazione notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' chiedere anche l'intervento di un mediatore, secondo quanto previsto dall'articolo 205, paragrafi da 2 a 5. Il parere del mediatore e' notificato entro i tre mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera b).

Testo vigente dal 24 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art20bis · fonte su Normattiva