[1]Regole della procedura di mediazione
[2]1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti puo' inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, pero', le Parti. 3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui e' indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'. 5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili. 6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non puo' contenere informazioni considerate riservate da una Parte. 7. La procedura si conclude:
- a)con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
- b)con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;
- c)con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure
- d)in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
