[1]Coerenza con gli impegni internazionali

[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si informano reciprocamente attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito agli impegni o alle intese internazionali da essi eventualmente sottoscritti con paesi terzi o in merito agli eventuali obblighi ad essi incombenti, eventualmente rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capo. L'informazione reciproca riguarda, in particolare, eventuali intese sul trattamento dei dati personali, concernenti ad esempio la raccolta, la conservazione, l'accesso a dati personali da parte di terzi o il loro trasferimento a terzi. 2. A questo proposito, su istanza della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano consultazioni per affrontare eventuali questioni che dovessero emergere.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art200 · fonte su Normattiva