[1]Cooperazione
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:
- a)scambio di informazioni e competenze;
- b)assistenza nell'elaborazione di disposizioni legislative, orientamenti e manuali;
- c)erogazione di formazione a favore di personale chiave;
- d)assistenza nella definizione e nel funzionamento dei relativi quadri istituzionali;
- e)assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative, rivolte agli operatori economici e ai consumatori, per il rispetto delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori e dei cittadini.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
