[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)scambio di informazioni e competenze;
  • b)assistenza nell'elaborazione di disposizioni legislative, orientamenti e manuali;
  • c)erogazione di formazione a favore di personale chiave;
  • d)assistenza nella definizione e nel funzionamento dei relativi quadri istituzionali;
  • e)assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative, rivolte agli operatori economici e ai consumatori, per il rispetto delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori e dei cittadini.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art201 · fonte su Normattiva