[1]Partecipazione a programmi quadro

[2]1. E' agevolata e promossa la partecipazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari agli attuali e ai futuri programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attivita' dell'altra parte, se e in quanto cio' sia ammesso dalle norme interne di ciascuna parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attivita' in questione. 2. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare raccomandazioni per agevolare la partecipazione delle istituzioni e delle imprese del CARIFORUM ai programmi di cui al paragrafo 1 e riesamina periodicamente tale partecipazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art134 · fonte su Normattiva