[1]Consultazioni

[2]1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 203 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme. 3. Le consultazioni, che si tengono entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 206. 6. In materia di interpretazione e applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, le parti non possono avviare un contenzioso a norma della presente parte, salvo nel caso in cui ci sia avvalsi delle procedure di cui rispettivamente all'articolo 189, paragrafi, 3, 4 e 5 e all'articolo 195, paragrafi 3, 4 e 5 e la questione non sia stata soddisfacentemente risolta entro nove mesi dall'avvio delle consultazioni. Le consultazioni disciplinate dalle suddette disposizioni sostituiscono quelle altrimenti previste dal presente.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art204 · fonte su Normattiva