[1]Processo di consultazione e monitoraggio

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di monitorare e valutare - mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi partecipativi, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo - gli effetti dell'attuazione dell'accordo sullo sviluppo sostenibile. 2. Le parti possono consultarsi reciprocamente e consultare il comitato consultivo CARIFORUM-CE sulle questioni ambientali disciplinate dagli articoli da 183 a 188. I membri del comitato consultivo CARIFORUM-CE possono presentare alle parti raccomandazioni scritte e orali concernenti la diffusione e la condivisione delle migliori pratiche nelle materie disciplinate dal presente capo. 3. Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli da 183 a 188, le parti possono concordare di rivolgersi agli organismi internazionali competenti per avere consulenza sulle migliori pratiche, sull'uso di strumenti strategici efficaci per affrontare le sfide ambientali legate al commercio, e sull'individuazione degli ostacoli che possono impedire un'efficace attuazione delle norme ambientali previste dai pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente. 4. Una parte puo' chiedere di consultare l'altra parte su questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione degli articoli da 183 a 188. La durata delle consultazioni non supera i tre mesi. Nel quadro di tale procedura ciascuna parte puo' autonomamente consultare gli organismi internazionali competenti. In questo caso il termine per le consultazioni e' prorogato di altri tre mesi. 5. Qualora le consultazioni tra le parti a norma del paragrafo 3 non portino a una soluzione soddisfacente, ciascuna parte puo' chiedere che si riunisca un comitato di esperti con il compito di esaminare la questione. 6. Il comitato di esperti e' composto di tre membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate dal presente capo. Il presidente non e' cittadino di nessuna delle due parti. Entro tre mesi dalla sua istituzione il comitato di esperti presenta alle parti una relazione che e' messa a disposizione del comitato consultivo CARIFORUM-CE.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art189 · fonte su Normattiva