[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ad essa necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 3 Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte stessa sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale prende in considerazione anche i vincoli dimostrabili in termini di capacita' che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo delle parti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art211 · fonte su Normattiva