[1]Lingua delle conclusioni

[2]1. Le conclusioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti. 2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento cui si applicano le disposizioni della presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue conclusioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della parte convenuta(1). ---------- (1) Ai fini del presente le lingue ufficiali degli Stati del CARIFORUM sono le lingue francese, inglese, olandese e spagnola, mentre le lingue ufficiali della parte CE sono quelle indicate all'articolo 249.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art218 · fonte su Normattiva