[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, essa ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto ad acquisire il parere di esperti. Le parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinche' possano formulare osservazioni.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art217 · fonte su Normattiva