[1]Lingua di comunicazione
[2](1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonche' in lingua inglese. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potra' essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
Testo vigente dal 25 luglio 2023
