[1]Lingua di comunicazione

[2](1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonche' in lingua inglese. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potra' essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art11 · fonte su Normattiva