[1]Elenco degli arbitri

[2]1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di quindici persone disposti a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle Parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo ne' essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' compilare un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dal presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 207, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze nelle materie specifiche disciplinate dal titolo IV, capi 4 e 5.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art221 · fonte su Normattiva