[1]Termini

[2]1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art223 · fonte su Normattiva