[1]Composizione e regolamento interno

[2]1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' composto di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea da un lato e di rappresentanti dei governi degli Stati del CARIFORUM firmatari dall'altra. 2. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' presieduto a rotazione da un rappresentante della parte CE e da un rappresentante del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE presenta periodicamente al Consiglio dei Ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni sul funzionamento del presente accordo. 5. I membri del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art228 · fonte su Normattiva