[1]Poteri e procedure decisionali

[2]1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo medesimo. 2. Le decisioni sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' anche formulare le opportune raccomandazioni. 4. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di agire collettivamente, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE di comune accordo tra le parti. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari non hanno convenuto di agire collettivamente, l'adozione delle decisioni richiede l'accordo dello Stato o degli Stati del CARIFORUM firmatari interessati.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art229 · fonte su Normattiva