[1]Comitato consultivo CARIFORUM-CE

[2]1. E' istituito un comitato consultivo CARIFORUM-CE incaricato di assistere il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile, compresi gli ambienti accademici e le parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti socioeconomici e ambientali delle relazioni tra la parte CE e gli Stati del CARIFORUM che si manifesteranno nel corso dell'attuazione del presente accordo. 2. La partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-CE e' decisa dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate. 3. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE svolge la sua attivita' consultiva su richiesta del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo CARIFORUM-CE. 4. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno di comune accordo con il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 5. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art232 · fonte su Normattiva