[1]Coordinatori e scambio di informazioni

[2]1. Al fine di agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione dell'accordo, la parte CE, gli Stati del CARIFORUM collettivamente e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari designano un coordinatore all'atto dell'applicazione provvisoria dell'accordo medesimo. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorita' competenti prevista da specifiche disposizioni del presente accordo. 2. Su istanza di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la parte richiedente. 3. Su istanza di una delle parti e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte e gli Stati del CARIFORUM firmatari - attraverso i loro coordinatori - forniscono le informazioni e rispondono tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti. Le parti convengono di scambiarsi quanto piu' possibile le informazioni attraverso il coordinatore del CARIFORUM.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art234 · fonte su Normattiva