[1]Collaborazione nella lotta alle attivita' finanziarie illecite

[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono impegnati a prevenire e combattere le attivita' illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di scambiarsi informazioni e di cooperare in questi settori.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art237 · fonte su Normattiva