[1]di denaro e finanziamento del terrorismo

[2]1. Le Parti concordano sulla necessita' di adoperarsi e collaborare per la prevenzione e la repressione dell'uso dei loro sistemi finanziari, compresi gli enti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate, per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attivita' criminali gravi. 2. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal paragrafo 1 consentira' scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e delle norme internazionali in vigore per prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come quelle adottate dalla task force "Azione finanziaria". 3. La cooperazione sara' estesa anche sotto forma di creazione di capacita' finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso lo scambio di buone prassi, di competenze e di formazione, secondo quanto convenuto dalle Parti.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art24 · fonte su Normattiva