[1]Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti ribadiscono la necessita' di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attivita' criminali. 2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformita' delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, quali il GAFI.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art34 · fonte su Normattiva