[1]Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

[2]1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno il medesimo significato attribuito a tale espressione nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo OMC sull'agricoltura ("accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale articolo. 2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC onde garantire la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e l'istituzione di una disciplina relativa a tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente. A tal fine, le misure all'esportazione di effetto equivalente comprendono i crediti all'esportazione, le garanzie o i programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici e gli aiuti alimentari. 3. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte e che:

  • a)siano pienamente e immediatamente liberalizzati a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o
  • b)siano pienamente ma non immediatamente liberalizzati e beneficino, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi conformemente all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); o
  • c)siano assoggettati al trattamento preferenziale previsto dal presente accordo per i prodotti che rientrano nelle voci 0402 e 0406 e beneficiano di un contingente esente da dazi. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c), se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione, la parte colpita/importatrice puo' applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sulle importazioni di tali merci - per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione - a un livello pari al valore piu' basso tra il dazio della nazione piu' favorita (NPF) e l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). 5. Per i prodotti pienamente liberalizzati nell'arco di un periodo transitorio a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) e che non beneficiano, all'entrata in vigore del presente accordo, di un contingente esente da dazi, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione al termine del periodo transitorio.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art89 · fonte su Normattiva