[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)l'istituzione degli opportuni dispositivi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione volta ad assicurare un'idonea e duratura competenza tecnica degli organismi di normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformita' interessati, soprattutto nella regione del CARIFORUM;
  • b)lo sviluppo all'interno del CARIFORUM di centri di competenza per la valutazione delle merci in vista del loro accesso al mercato della CE;
  • c)lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato;
  • d)lo sviluppo e l'adozione di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' armonizzate, fondate sulle pertinenti norme internazionali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art51 · fonte su Normattiva