[1]Ambito di applicazione e definizioni

[2]1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di corriere liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della presente sezione e del presente titolo, capi 2, 3 e 4, si intende per:

  • a)"servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, a prezzi accessibili a tutti gli utenti;
  • b)"licenza individuale": l'autorizzazione concessa da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art89 · fonte su Normattiva