[1]Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione

[2]1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte a problemi di attribuzione di frequenze e numeri. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prevista una licenza:

  • a)tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico;
  • b)i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
  • c)il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;
  • d)i diritti di licenza imposti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art96 · fonte su Normattiva