[1]ARICOLO 95

[2]Autorita' di regolamentazione

[3]1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Esse dispongono di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore interessato dalla decisione di un'autorita' di regolamentazione ha diritto di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi sono portate a esecuzione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art95 · fonte su Normattiva