[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

[2]Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, da soli o congiuntamente, rappresentano un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:

  • a)in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
  • b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
  • c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art97 · fonte su Normattiva