[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kosovo, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. L'Italia ammette in detrazione dall'imposta cosi' calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Kosovo, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 2. Per quanto concerne il Kosovo, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: quando un residente del Kosovo ricava redditi che, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Kosovo ammette in detrazione dall'imposta sui redditi di tale residente un importo pari all'imposta sui redditi pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la parte dell'imposta sui redditi kosovara, come calcolata prima della detrazione, che e' attribuibile ai redditi imponibili in Italia. 3. Se, in conformita' con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, detto Stato puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
Testo vigente dal 28 ottobre 2025
