[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. L'Italia ammette in detrazione dall'imposta cosi' calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Uruguay, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se, in conformita' con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Italia sono esenti da imposta in Italia, l'Italia puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati. 2. Per quanto concerne l'Uruguay, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:

  • a)i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformita' con la legislazione italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia, possono scomputare l'imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana. Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la quota parte di imposta sui reddito uruguaiana, calcolata prima della detrazione;
  • b)Se, in conformita' con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Uruguay sono esenti da imposta in Uruguay, l'Uruguay puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;89~allegato-art22 · fonte su Normattiva