[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione e' solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Libia: Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3. Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli articoli 11 e 12, la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese. Se il reddito di un residente della Libia e' esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia puo' tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente. 4. Se, in conformita' di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art23 · fonte su Normattiva