Art. 20 (Traduzione di cortesia)
[1]in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Le disposizioni transitorie che si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione figurano nell'Allegato.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
