[1]in vigore

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

  • a)presente Accordo, e
  • b)del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell' entrata in vigore dell'Accordo. 3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 e' sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continue ranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~accordo-art8 · fonte su Normattiva