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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso, con l'aggiunta del seguente articolo 1-bis:
[8]« Nei riguardi delle provincie di Treviso e di Vercelli, l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, e' sostituito dai seguenti:
[9]« Ciascuna annualita' di rimborso dei debiti ratizzati, con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
[10]« Quando pero' l'operazione ratizzata non sia originariamente conclusa in base alle leggi speciali sul credito agrario, la garanzia di cui al precedente comma potra' essere costituita soltanto con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del ripetuto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e limitatamente alle cose che servono a coltivare e fornire il fondo o i fondi coltivati o condotti dal debitore ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 15 gennaio 1934 - Anno XII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG.
[15]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
