[1]Consegne sorvegliate
[2]1. In conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorita' competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata. 2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtu' delle modalita' disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.
Testo vigente dal 10 agosto 2016
