[1]Consegne sorvegliate

[2]1. In conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorita' competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata. 2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtu' delle modalita' disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art13 · fonte su Normattiva