[1]Transito

[2]1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, se gli agenti di una Parte indossano l'uniforme o sono muniti di armi di servizio, equipaggiamenti speciali o viaggiano a bordo di mezzi di servizio, il loro transito nella zona di frontiera dell'altra Parte deve essere annunciato, prima del passaggio alla frontiera: per la Repubblica italiana, al settore italiano del centro comune; per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune. 2. Se il transito riguarda una parte del territorio oltre la zona di frontiera, e' necessaria l'autorizzazione preventiva rilasciata dalle rispettive Autorita' competenti. La richiesta potra' essere veicolata anche attraverso il centro comune. 3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, gli agenti in transito non possono svolgere funzioni di polizia nel territorio dell'altra Parte e sono soggetti alla normativa nazionale di quest'ultima, comprese le disposizioni sulla circolazione stradale.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art22 · fonte su Normattiva